Il Trasporto di cose in conto proprio (artt. 31-39 della Legge 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie e non sulla base di un contratto stipulato con terzi.
Il nostro ordinamento (Legge n. 298/74; D.P.R. n. 783/77) prevede che il trasporto in conto proprio, quando è collegato ad un'attività imprenditoriale, sia soggetto ad una licenza i cui dati identificativi devono essere annotati espressamente sulla carta di circolazione del veicolo utilizzato.
La licenza deve essere rilasciata dalla Provincia dove l'Impresa ha la sede legale o, nel caso di Impresa individuale, dove il titolare ha la propria residenza.
Per autoveicoli con portata utile superiore a 3 tonnellate, in caso di prima iscrizione all'Elenco Nazionale Trasporto merci in conto proprio, il rilascio della licenza è subordinato al parere della Commissione Consultiva Provinciale per l'autotrasporto, isitiuita ai sensi della L.R. 9/2003, che si riunisce, di norma, con cadenza mensile. La Commissione, attraverso l'esame della documentazione presentata, verifica che l'attività economica del richiedente giustifichi l'impiego del veicolo e della sua portata e che l'esigenza di trasporto non si configuri come trasporto per conto terzi.
Il trasporto merci infatti, non deve costituire attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all'attività svolta (ad esempio commerciante di scarpe che trasporta scarpe dai fornitori alla sua sede).
Affinchè il trasporto sia complementare all'attività svolta, è necessario che:
- le cose trasportate, per le loro caratteristiche merceologiche, abbiano stretta attinenza con l'attività principale svolta dall'Impresa (ad esempi il commerciante di scarpe non può richiedere il rilascio della licenza per trasportare ghiaia o legno)
- la portata dei veicoli destinati al trasporto merci in conto proprio sia congrua con le esigenze dell'Impresa (ad esempio un piccolo artigiano non può richiedere la licenza per 6 autoarticolati).
- I costi dell'esercizio del trasporto non incidano pesantemente sui costi totali dell'attività esercitata.
Le merci trasportate devono essere di proprietà di chi richiede la licenza o da questi prodotte e vendute, prese in comodato, in locazione o detenute per essere trasformate, modificate, riparate o elaborate in conformità all'attività principale. Nella licenza vengono indicate le classi di cose che possono essere trasportate.
Il trasporto deve avvenire con veicoli in proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistati con contratto di patto di riservato dominio.
Il veicolo deve essere guidato personalmente dal proprietario, da un suo dipendente, collaboratore familiare, socio o amministratore, a seconda della tipologia societaria.
Non sono soggetti a licenza di trasporto merci in conto proprio i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 6 tonnellate (art. 83 Codice della strada).